IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
che alla lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di  previsione
del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarieta' comunale che e'
alimentato  con  una  quota  dell'imposta  municipale   propria,   di
spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro  dell'interno,  previo  accordo  da  sancire
presso la conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali; 
  Visto il citato art. 1, comma 380, lettera b), nella parte  in  cui
prevede che l'ammontare iniziale del Fondo di  solidarieta'  comunale
e' pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e stabilisce  che
le modalita' di versamento al bilancio  dello  Stato  della  quota  a
carico di ciascun comune sono determinate con lo stesso  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto il citato art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che
alla lettera d) dispone che con il medesimo  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri di  formazione  e
di riparto del Fondo di solidarieta' comunale,  tenendo  anche  conto
per i singoli comuni: 
    1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni  di  cui
alle lettere a) ed f) del medesimo comma 380; 
    2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 
    3) della dimensione demografica e territoriale; 
    4) della dimensione del gettito dell'imposta  municipale  propria
ad aliquota base di spettanza comunale; 
    5) della diversa incidenza delle risorse soppresse  di  cui  alla
lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 
    6)  delle  riduzioni  di  cui  al  comma  6  dell'art.   16   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    7) dell'esigenza di limitare le  variazioni,  in  aumento  ed  in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota  base,  attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
  Visto l'art. 1, comma 382, della legge n. 228 del  2012,  il  quale
dispone che, entro il 28 febbraio  2013,  il  Ministero  dell'interno
eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni  della
regione Siciliana e della regione Sardegna un importo,  a  titolo  di
anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a  titolo  di  Fondo  di
solidarieta' comunale e che l'importo dell'attribuzione e' pari,  per
ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento  di
quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di  Fondo  sperimentale  di
riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della regione
Siciliana e della regione Sardegna, di quanto  spettante  per  l'anno
2012 a titolo di trasferimenti erariali. A tali fini, si  considerano
validi i dati relativi agli importi  spettanti  pubblicati  sul  sito
internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  il  quale
dispone che nelle more della definizione del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 380, della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5
settembre 2013, ai comuni delle regioni a  statuto  ordinario  ed  ai
comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna un importo di
2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su  quanto  spettante
per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale; 
  Visto l'art. 1, comma 380-bis, della legge  n.  228  del  2012,  il
quale prevede che per l'anno 2013,  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b),  tiene  conto
esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5),  6)  e  7)  della
lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta
municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno
2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la lettera a) del comma 380 dell'art. 1 della  legge  n.  228
del 2012 che ha soppresso la riserva allo Stato di cui  al  comma  11
del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
  Vista la lettera e) del comma 380 dell'art. 1 della  legge  n.  228
del 2012 che ha soppresso il fondo sperimentale  di  riequilibrio  di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  nonche'
i trasferimenti erariali a favore dei comuni della regione  Siciliana
e  della  regione   Sardegna,   limitatamente   alle   tipologie   di
trasferimenti  fiscalizzati  di   cui   ai   decreti   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
  Vista la lettera h) del comma 380 dell'art. 1 della  legge  n.  228
del 2012 che ha abrogato il comma 11 dell'art. 13  del  decreto-legge
n. 201 del 2011, nonche' i commi  3  e  7  dell'art.  2  del  decreto
legislativo n. 23 del 2011, e che stabilisce che per gli anni 2013  e
2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2 e  che
il comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del  2011  continua
ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia  Giulia
e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista la lettera i) del comma 380 dell'art. 1 della  legge  n.  228
del 2012 la quale prevede che gli importi relativi alle  lettere  a),
c), e) ed f) dello stesso comma  380,  possono  essere  modificati  a
seguito della verifica del gettito  dell'imposta  municipale  propria
riscontrato per il 2012 e che autorizza il Ministro  dell'economia  e
delle finanze ad apportare le conseguenti variazioni compensative  di
bilancio; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno; 
  Visto  l'accordo  sancito  presso  la  conferenza  Stato-Citta'  ed
autonomie locali, nella seduta del 25 settembre 2013,  nel  quale  si
ravvisa  l'opportunita'  di  prevedere  una  revisione  delle   stime
dell'IMU con particolare riferimento alla distribuzione  territoriale
del gettito di spettanza statale imputato ai fabbricati di  categoria
D, fermo restando il complessivo importo  dello  stesso  e  l'apporto
statale al fondo di solidarieta'  comunale,  al  fine  di  correggere
eventuali  imprecisioni  nella  contabilizzazione   dei   conseguenti
effetti finanziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Definizione delle risorse spettanti per l'anno 2013 
 
  1. Ai fini della definizione delle  risorse  spettanti  per  l'anno
2013 ai comuni delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  regioni
Siciliana e Sardegna: 
    a) le risorse a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio  per
l'anno 2012 attribuite ai singoli  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario sono individuate in misura pari agli importi  divulgati  in
data 27 giugno 2013 sul sito internet della Direzione centrale per la
finanza locale del Ministero dell'interno, al lordo delle  detrazioni
applicate per l'anno  2012  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del
decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed al netto della minore riduzione
di 120 milioni di cui al comma 37 dell'art. 34 del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni  dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221; 
    b) le risorse a titolo di trasferimenti erariali per l'anno  2012
attribuite ai singoli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna  sono
individuate in misura pari agli importi  dei  trasferimenti  erariali
rientranti nelle fattispecie di trasferimenti fiscalizzati di cui  ai
decreti del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2011 e  23  giugno  2012.
Tali importi sono calcolati al lordo delle detrazioni  applicate  per
l'anno 2012 ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge  n.  95
del 2012 ed al netto della minore riduzione di 120 milioni di cui  al
comma 37 dell'art. 34 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    c) il  gettito  dell'imposta  municipale  propria  di  competenza
comunale ad aliquota di base relativa all'anno  2012  per  i  singoli
comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana  e
Sardegna e' pari agli importi pubblicati, a seguito di verifica,  sul
portale del federalismo fiscale in data 31 maggio 2013; 
    d) le riduzioni per l'anno 2013 a carico dei singoli comuni delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e  Sardegna  di
cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, sono pari
agli importi definiti con decreto del Ministro  dell'interno  del  24
settembre 2013.