IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che alla lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali; Visto il citato art. 1, comma 380, lettera b), nella parte in cui prevede che l'ammontare iniziale del Fondo di solidarieta' comunale e' pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e stabilisce che le modalita' di versamento al bilancio dello Stato della quota a carico di ciascun comune sono determinate con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il citato art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che alla lettera d) dispone che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) del medesimo comma 380; 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 3) della dimensione demografica e territoriale; 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; Visto l'art. 1, comma 382, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che, entro il 28 febbraio 2013, il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale e che l'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della regione Siciliana e della regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. A tali fini, si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012; Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale dispone che nelle more della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale; Visto l'art. 1, comma 380-bis, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la lettera a) del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 che ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; Vista la lettera e) del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 che ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; Vista la lettera h) del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 che ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonche' i commi 3 e 7 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e che stabilisce che per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2 e che il comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano; Vista la lettera i) del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 la quale prevede che gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) dello stesso comma 380, possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012 e che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno; Visto l'accordo sancito presso la conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, nella seduta del 25 settembre 2013, nel quale si ravvisa l'opportunita' di prevedere una revisione delle stime dell'IMU con particolare riferimento alla distribuzione territoriale del gettito di spettanza statale imputato ai fabbricati di categoria D, fermo restando il complessivo importo dello stesso e l'apporto statale al fondo di solidarieta' comunale, al fine di correggere eventuali imprecisioni nella contabilizzazione dei conseguenti effetti finanziari; Decreta: Art. 1 Definizione delle risorse spettanti per l'anno 2013 1. Ai fini della definizione delle risorse spettanti per l'anno 2013 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna: a) le risorse a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 attribuite ai singoli comuni delle regioni a statuto ordinario sono individuate in misura pari agli importi divulgati in data 27 giugno 2013 sul sito internet della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, al lordo delle detrazioni applicate per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed al netto della minore riduzione di 120 milioni di cui al comma 37 dell'art. 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; b) le risorse a titolo di trasferimenti erariali per l'anno 2012 attribuite ai singoli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna sono individuate in misura pari agli importi dei trasferimenti erariali rientranti nelle fattispecie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2011 e 23 giugno 2012. Tali importi sono calcolati al lordo delle detrazioni applicate per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 ed al netto della minore riduzione di 120 milioni di cui al comma 37 dell'art. 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c) il gettito dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota di base relativa all'anno 2012 per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna e' pari agli importi pubblicati, a seguito di verifica, sul portale del federalismo fiscale in data 31 maggio 2013; d) le riduzioni per l'anno 2013 a carico dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, sono pari agli importi definiti con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013.